Statuto

CONSORZIO ASI TARANTO

STATUTO
ARTICOLO 1

Denominazione

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 08.03.2007 n.2 il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Taranto”, costituito il 20.02.1960 ai sensi dell’art.21 della Legge 29.07.1957 n.634, assume la denominazione di “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto” (Consorzio A.S.I. Taranto), con sede in Taranto.
ARTICOLO 2

Partecipazioni al Consorzio e durata

Partecipano al Consorzio i Comuni, le Province e le Comunità Montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio e le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.2. Possono, altresì, partecipare al Consorzio le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative. Possono, inoltre, entrare a far parte della compagine consortile altri soggetti che ne facciano richiesta, ove detta partecipazione sia compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all’interesse pubblico dello sviluppo del territorio di competenza. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea generale con la maggioranza qualificata dei voti dei consorziati di cui all’art. 11, comma 5, del presente Statuto.3. Il Consorzio ha durata illimitata.
4. Alla data di approvazione del presente Statuto, fanno parte del Consorzio:

• il Comune di Taranto;

• l’Amministrazione Provinciale di Taranto;

• il Comune di Massafra;

• il Comune di Statte;

• la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.
ARTICOLO 3

Funzioni e finalità

Le funzioni e le finalità del Consorzio sono quelle indicate dall’art.5 della LR 2/07 e dalle leggi in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale. Ai sensi dell’art 36 della L 317/91 il Consorzio realizza e gestisce iniziative per l’orientamento e la formazione professionale ed ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale .

ARTICOLO 4

Natura giuridica

Il Consorzio è un ente pubblico economico, ha personalità giuridica propria, opera in forma imprenditoriale ed agisce mediante atti di diritto privato ad esclusione di quelli relativi ai piani urbanistici, ad opere pubbliche, a procedure espropriative ed alla locazione ed alienazione di terreni e fabbricati.

ARTICOLO 5

Piano Urbanistico Territoriale

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 27.04.1964 (Piano Tekne) e successive varianti. Le varianti allo stesso sono approvate con le procedure delle vigente normativa regionale

ARTICOLO 6

Proventi finanziari

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:- ricavi delle vendite di aree ed immobili;

– canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;

– corrispettivi rinvenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di terzi;

– contributi annuali dei consorziati;

– finanziamenti concessi dagli istituti di credito;

– eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale o regionale;

– altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati;ogni altro provento comunque denominato rinveniente dall’attività consortile.
ARTICOLO 7

Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione alla data di approvazione del presente statuto è pari ad € 123.435,00 ed è diviso in quote ciascuna del valore nominale di € 13.715,00.Pertanto le quote del fondo vengono così di seguito determinate e assegnate
Comune di Taranto € 41.145,00
Provincia di Taranto € 41.145,00
Comune di Statte € 13.715,00
Comune di Massafra € 13.715,00
CCIAA di Taranto € 13.715,00
€ 123.435,0

E’ vietata la cessione delle quote comunque attribuite

2. Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni, senza che ciò comporti modifiche del presente Statuto. Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare il 30% del fondo stesso.

3. I consorziati versano annualmente al Consorzio, per lo svolgimento della propria attività, un contributo pari al 50% della quota del Fondo di dotazione posseduta.

4. Il mancato versamento per due esercizi comporta la decadenza del consorziato.

5. I consorziati non possono fare valere i loro diritti sul patrimonio del Consorzio.

6. Le quote del fondo ed i contributi a qualsiasi titolo versati dai consorziati sono definitivamente acquisiti al patrimonio consortile e non danno alcun diritto alla restituzione.

7. I consorziati non rispondono dei debiti, delle passività e di ogni altro esborso dovuto anche in relazione a procedimenti contenziosi già pendenti alla data di approvazione del presente Statuto. Essi rispondono esclusivamente nei limiti delle quote di partecipazione al Fondo di dotazione.
ARTICOLO 8

Recesso e decadenza
1. La volontà di recedere da parte di ciascuno dei consorziati manifestata al Consorzio con raccomandata AR ha effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla sua ricezione.
2. L’Assemblea generale delibera con maggioranza qualificata di cui all’art.11, comma 5, la determinazione delle nuove quote di partecipazione dei consorziati, calcolate o in termine di accrescimento proporzionale oppure con sostituzione totale o parziale da parte dei nuovi soggetti contestualmente ammessi.
3. Il soggetto recedente non potrà vantare crediti nei confronti del Consorzio per le quote versate oppure indennizzi o rimborsi per eventuali contributi conferiti e resta obbligato al pagamento delle quote e contributi già deliberati e non versati.
4. Il soggetto recedente non ha diritto alla liquidazione della quota parte del fondo di dotazione che dovrà essere mantenuto integro per il raggiungimento degli scopi consortili.
5. L’Assemblea generale con deliberazione assunta con maggioranza qualificata di cui all’art. 11, comma 5, dichiara la decadenza del soggetto consorziato per mancato versamento dei contributi per due annualità.
6. La decadenza produce i medesimi effetti economici e finanziari del recesso.
ARTICOLO 9

Organi
1. Sono Organi del Consorzio:

• l’Assemblea generale;

• il Consiglio di amministrazione;

• il Presidente;

• il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 10

Assemblea generale

L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio

2. Ogni componente ha un numero di voti corrispondente al valore delle quote del fondo di dotazione possedute, specificando che 1 voto corrisponde a 13.715,00 quote di fondo possedute.

La partecipazione di ciascun componente presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo di dotazione ed i contributi annuali relativi agli esercizi precedenti.
Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.
All’Assemblea generale compete:

A) l’adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;

B) l’elezione del Consiglio di amministrazione e, tra i suoi componenti, del Presidente;

C) la dichiarazione di decadenza e di incompatibilità dei componenti del Consiglio di amministrazione e la loro sostituzione;

D) la determinazione dei compensi degli Organi;

E) l’approvazione del Programma triennale di attività e delle sue eventuali variazioni;

F) l’approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;

G) la costituzione di società di diritto privato;

H)la decisione sulla partecipazione a società o Enti;

I) le variazioni del fondo di dotazione;

J) la individuazione dei requisiti e delle modalità di ammissione dei nuovi partecipanti;

K) la decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

L) i criteri per la determinazione delle quote del Fondo di dotazione dei soggetti ammessi a partecipare al Consorzio; M) le determinazioni consequenziali al recesso o alla decadenza di cui all’art.9, comma 2 e 5;

N)la deliberazione di contrazione di mutui;

O)l’approvazione dei bilanci di esercizio;

P) la determinazione della dotazione organica del Consorzio;

Q)lo scioglimento del Consorzio.

ARTICOLO 11

Assemblea generale: modalità di funzionamento

L’Assemblea generale si riunisce almeno due volte l’anno: entro i primi 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni in caso di motivi eccezionali, per approvare il bilancio di esercizio, nonché entro il 31 ottobre di ogni anno per l’approvazione del Programma triennale di attività del Consorzio e delle sue eventuali variazioni e del Piano economico finanziario attuativo del Programma triennale.
Essa è poi convocata ogni qualvolta sarà richiesto da tanti consorziati che rappresentino 1/5 del fondo di dotazione, dal Consiglio di amministrazione, oppure dal Collegio dei revisori dei conti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.
La convocazione dell’Assemblea generale è fatta dal Presidente con comunicazione da inviare mediante lettera raccomandata o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuta ricezione. Nella comunicazione dovrà essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nella comunicazione potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La comunicazione dovrà pervenire al domicilio dei componenti almeno 7 giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.
L’Assemblea generale è legalmente costituita quando sia intervenuto un numero di componenti rappresentante almeno la metà arrotondata per l’intero, in eccesso, dei voti assegnati .
L’Assemblea generale delibera a maggioranza semplice, salvo si tratti di delibere concernenti le materie indicate alla lettera A), B), C), I), K), M) e T) dell’art.10 del presente Statuto per le quali è necessaria la maggioranza qualificata pari ai 2/3, arrotondato in eccesso,di voti assegnati.
Nella determinazione dei detti “quorum” costitutivi e deliberativi non si terrà conto della partecipazione dei consorziati morosi.
Le deliberazioni assunte vincolano i soci assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 12

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea con la maggioranza qualificata di cui all’art. 11, comma 5, del presente Statuto, dei quali Almeno tre Consiglieri devono essere eletti fra idesignati degli enti territoriali consorziati ed almeno uno nell’ambito delle associazioni delle imprese insediate nelle aree consortili,ove consorziate
Le candidature sono formalizzate da ciascuno dei proponenti attraverso la presentazione di una lista di candidati scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea generale, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.
Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione coloro i quali si trovino in lite con il Consorzio, i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio ovvero i dipendenti del Consorzio medesimo.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 2 consiglieri. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.
In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il componente del Consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, resti assente per 3 sedute consecutive del Consiglio o per sopravvenuta od accertata incompatibilità.
In caso di dimissione o di cessazione dalla carica, l’Assemblea generale è convocata entro 30 giorni per l’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione o dei singoli componenti subentranti ai dimissionari.

ARTICOLO 13

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1.Il Consiglio di amministrazione è l’Organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri Organi statutari. Esso nomina un Direttore generale determinandone la durata, le funzioni ed il relativo trattamento economico. In nessun caso la durata può essere superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo nomina.

2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

3.Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il voto deve essere espresso in modo palese.

4. In ciascuna riunione il Consiglio elegge a maggioranza un segretario che, potrà essere il Direttore generale, se nominato. Il segretario redige il verbale della riunione e lo sottoscrive con il Presidente.
ARTICOLO 14

Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione

1. In via esemplificativa e non tassativa, il Consiglio di amministrazione:

-elabora il Programma triennale di attività ed il Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale, nonché la proposta di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea;

-approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione; -approva i progetti di opere pubbliche ad iniziativa del Consorzio, i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara; -nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;

-approva l’assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti ed i contratti consortili;

-determina le tariffe ed i prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate, perseguendo il pareggio tra costi e ricavi;esamina trimestralmente l’andamento della gestione nonché gli atti e contratti consortili.

ARTICOLO 15

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
Egli è eletto dall’Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea generale, nonché quelle del Consiglio di amministrazione; attua le decisioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione e vigila sull’attività del Consorzio; esercita le funzioni a lui delegate dall’Assemblea generale e dal Consiglio di amministrazione.
Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell’interesse dell’Ente da sottoporre a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di amministrazione.
Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.

ARTICOLO 16

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta della Regione Puglia.
Vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l’Assemblea generale, effettua verifiche di cassa e quant’altro previsto dall’articolo 2403 bis e seguenti del CC, in quanto applicabili.
Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 mesi e partecipa alle riunioni dell’Assemblea generale ed a quelle del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17

Durata dell’esercizio ed utili

1. L’esercizio consortile inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

ARTICOLO 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale.

ARTICOLO 19

Norma transitoria

Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Consorzio, eletti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della LR 2/07, restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

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